TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E’ costituita con sede nel comune di Bolzano la Società cooperativa denominata “Europäische Textilakademie Genossenschaft – Accademia Tessile Europea Cooperativa – European Textile Academy Cooperative “.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione dell’artigianato tessile, del settore manifatturiero, nonché delle persone creative in ambito storico-culturale e scientifico.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

  • organizzazione e svolgimento di corsi e misure di formazione per professioni tessili e simili;
  • organizzazione e svolgimento di manifestazioni e promozione delle professioni tessili (convegni, mostre, congressi, concorsi etc.);
  • servizi nel settore tessile, come p.es. consulenza e redazione di perizie di qualità e diattestazione;
  • esposizione e vendita di prodotti tessili;
  • commercializzazione e cura dell’immagine delle professioni tessili;
  • ricerca e tutela di beni culturali e artistici;
  • redazione di pubblicazioni e periodici concernenti la storia tessile, l’artigianato tessile nonché l’arte e la cultura;
  • custodia e gestione di valori, oggetti e fonti storiche, provenienti da liberalità e eredità;
  • creazione di un sigillo di qualità;
  • lavorazione e commercializzazione collettiva di prodotti tessili;
  • acquisto collettivo di generi di immediata utilità e mezzi operativi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. l’indicazione della effettiva attività svolta;
  3. l’ammontare del capitale da sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
    • del capitale sottoscritto;
    • della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
    • dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede diapprovazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo

30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  • che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  • che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, Gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Organo

amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di

60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le

modalità di cui al precedente articolo 11. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.

6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 11.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 11.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 14 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili

Ogni socio deve sottoscrivere un valore minimo pari a € 500,00

Art. 15 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota , gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 (Deliberazione di emissione) L’emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea che devono stabilire:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione delle quote.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
    2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  2. dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all’art. 19
  3. dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;
  4. dal sovrapprezzo se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società .

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i

requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro

180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92. n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;
  4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L’assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. l’Organo amministrativo
  1. il Sindaco, ove nominato.

    Art. 22 (Assemblea)

    La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (Fax- E- mail e altro) inviato ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza. In alternativa, l’avviso può essere pubblicato, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Dolomiten, Südtiroler Tageszeitung, Alto Adige.

    L’avviso contiene l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché nella Provincia di Bolzano), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori ed il Sindaco, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

    Art. 23 (Funzioni dell’Assemblea)

    L’Assemblea:

    1. approva il bilancio e destina gli utili;
    2. delibera sulle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
    3. procede alla nomina dell’organo amministrativo;
    4. procede alla eventuale nomina del Sindaco e del soggetto deputato al controllo contabile;
    5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed al Sindaco;
    6. approva i regolamenti interni;
    7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 19.

L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi) L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione;

Per i soci sovventori si applica l’art. 16, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell’Assemblea) L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal presidente, dal vicepresidente e da ulteriori 1 a 5 Consiglieri nominati dall’assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L’Organo amministrativo dura in carica per tre anni e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.

L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri

in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni) L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Qualora la convocazione come sopra non sia possibile ne può provvedere ogni socio.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di un membro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale l’Assemblea approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il sindaco è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata dell’ufficio.

Il Sindaco revisore contabile, iscritto all’apposito registro, esercita anche il controllo contabile.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori

stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea. Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell’attività mutualistica, dovrà essere approvato dall’assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall’art. 2514 codice civile vanno comunque osservati.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dagli Artt. 2511 ss. del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.